A partire dal giorno 30 giugno 2023 prenderà il via la Riforma Cartabia sulla disciplina ADR. Di seguito vi forniamo un breve excursus di quelli che saranno i cambiamenti e le novità.
Le novità inerenti la riforma
Fine del cartaceo
Dal 30 giugno 2023, chiunque voglia introdurre una controversia può farlo solo tramite un deposito telematico e con atti informatici.
Estensione dell’obbligatorietà della mediazione
La mediazione diventa obbligatoria anche in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura.
Limiti di durata massima per il procedimento di mediazione.
La durata non può superare i tre mesi, ma può essere prorogata per ulteriori tre mesi se le parti concordano dopo l’avvio del procedimento ma prima della scadenza del primo trimestre. Inoltre, è stato eliminato il primo incontro “filtro” in cui le parti dovevano esprimersi sulla presenza dei presupposti per l’inizio della mediazione.
Primo appuntamento di mediazione
Sono stati stabiliti dei termini specifici per la fissazione del primo appuntamento di mediazione. Questo primo incontro deve avvenire tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda. In sostanza, queste nuove norme mirano a semplificare il procedimento di mediazione, rendendolo più efficiente e limitando la durata complessiva del processo.
Cambio delle spese di mediazione
Le spese di avvio e del primo incontro di mediazione devono essere pagate da entrambe le parti al momento della presentazione della domanda o dell’adesione alla mediazione. Se la mediazione si conclude senza un accordo, non sono previsti ulteriori pagamenti.
Le spese aggiuntive per la conclusione dell’accordo e per gli incontri successivi al primo saranno determinate dal regolamento dell’organismo di mediazione, in conformità con i criteri stabiliti da un decreto ministeriale apposito.
Delegati per la mediazione
A partire dal 1° luglio 2023, le entità giuridiche possono partecipare alla mediazione anche attraverso rappresentanti o delegati che conoscono i fatti e hanno i poteri necessari per risolvere la controversia. D’altra parte, le persone fisiche devono essere presenti personalmente, a meno che vi siano motivi giustificati per delegare qualcun’altro.
Mediazione richiesta dal giudice
A partire dal 30 giugno 2023 entrano in vigore le norme che implementano i principi della legge delega sulla mediazione richiesta dal giudice. Anche durante l’appello e fino alla precisazione delle conclusioni, il giudice, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e altre circostanze, può ordinare, con un’ordinanza motivata, un tentativo di mediazione. La mediazione richiesta dal giudice è una condizione di procedibilità e se, alla data fissata per la verifica dell’esito della mediazione, il tentativo non è stato effettuato, il giudice dichiarerà l’inammissibilità della domanda legale.
Le ordinanze con cui il giudice richiede la mediazione e le controversie risolte come risultato della mediazione richiesta saranno oggetto di una specifica rilevazione statistica.
Patrocinio gratuito e crediti d’imposta
Dal 30 giugno 2023 entrano in vigore anche le disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale obbligatoria e richiesta, nonché quelle che prevedono crediti d’imposta per le spese di mediazione e gli onorari degli avvocati in caso di mediazione obbligatoria o richiesta, con un limite di 600 euro per procedura, un limite annuo di 2400 euro per le persone fisiche e 24.000 euro per le persone giuridiche.
Tuttavia, manca ancora il decreto ministeriale che stabilisce le modalità di liquidazione e pagamento degli onorari degli avvocati ammessi al patrocinio gratuito (compreso il possibile riconoscimento di un credito d’imposta o di compensazione delle somme determinate) e le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta alle parti.
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