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L’amministratore di condominio: Requisiti e formazione

Chi è l’amministratore di condominio e quali requisiti servono per farlo?

L’amministratore di condominio è una vera e propria figura professionale che si occupa, su incarico della compagine condominiale, dell’amministrazione dello stabile, della sua gestione, del rispetto dei regolamenti condominiali e della tenuta della contabilità.

In merito esiste una normativa contenuta nel Codice Civile che specifica anche, all’art. 1130 c.c., le principali attribuzioni dell’amministratore.

La norma individua le attività di ordinaria amministrazione in cui si sostanzia l’incarico dell’amministratore, tra cui ricordiamo:

  • esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e la sua convocazione
  • cura dell’osservanza del regolamento condominiale
  • disciplina dell’uso delle parti comuni, riscossione dei contributi per il loro mantenimento e compimento di atti conservativi volti alle parti comuni
  • esecuzione degli adempimenti fiscali
  • tenuta del registro di anagrafe condominiale
  • registro dei verbali dell’assemblea
  • conservazione della documentazione
  • cura e aggiornamento del rendiconto condominiale

E’ chiaro dunque che per diventare amministratore di condominio non basta avere una buona dialettica e una buona capacità di mediazione tra i vari condomini ma è necessario avere requisiti specifici e delle forti basi in ambito normativo, burocratico e fiscale.

I requisiti richiesti

Esistono tra l’altro dei requisiti ben precisi per la nomina come Amministratore Condominiale sempre contenuti nel Codice Civile. Quest’ultimo prevede che possono svolgere l’attività di amministratore condominiale coloro che:

  • hanno il godimento dei diritti civili
  • che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
  • il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari.

NON:

  • sono condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni
  • chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
  • sono interdetti o inabilitati

Risulta dunque evidente la necessità di seguire corsi di formazione specifici. In questo Associazione Formazione 24H mette a disposizione i suoi professionisti per poter fornire agli aspiranti amministratori proprio quei percorsi formativi necessari all’acquisizione di tutte le competenze richieste dal ruolo professionale.