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Amministratore di condominio: requisiti e formazione

Chi è l’amministratore di condominio e quali requisiti servono per diventarlo?

L’amministratore di condominio è una vera e propria figura professionale che si occupa, su incarico della compagine condominiale, dell’amministrazione dello stabile, della sua gestione, del rispetto dei regolamenti condominiali e della tenuta della contabilità.

In merito esiste una normativa contenuta nel Codice Civile che specifica anche, all’art. 1130 c.c., le principali attribuzioni dell’amministratore.

La norma individua le attività di ordinaria amministrazione in cui si sostanzia l’incarico dell’amministratore, tra cui ricordiamo:

  • esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e la sua convocazione
  • cura dell’osservanza del regolamento condominiale
  • disciplina dell’uso delle parti comuni, riscossione dei contributi per il loro mantenimento e compimento di atti conservativi volti alle parti comuni
  • esecuzione degli adempimenti fiscali
  • tenuta del registro di anagrafe condominiale
  • registro dei verbali dell’assemblea
  • conservazione della documentazione
  • cura e aggiornamento del rendiconto condominiale

È chiaro, dunque, che per diventare amministratore di condominio non basta avere una buona dialettica e una buona capacità di mediazione tra i vari condomini, ma è necessario avere requisiti specifici e delle solide basi in ambito normativo, burocratico e fiscale.

I requisiti richiesti

Esistono tra l’altro dei requisiti ben precisi per la nomina come Amministratore di Condominio sempre contenuti nel Codice Civile. Quest’ultimo prevede che possono svolgere l’attività di amministratore condominiale coloro che:

  • hanno il godimento dei diritti civili
  • hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • hanno frequentato un corso iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
  • il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari.

NON:

  • sono condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni
  • chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
  • sono interdetti o inabilitati

Risulta dunque evidente la necessità di seguire corsi di formazione specifici. In questo contesto, l’Associazione Formazione24H eroga, in collaborazione con ICOTEA, i percorsi formativi necessari all’acquisizione di tutte le competenze e requisiti richiesti dal ruolo professionale dell’amministratore di condominio. A completamento del corso, le conoscenze acquisite verranno attestate dal rilascio del certificato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati, garanzia della tua professionalità e affidabilità come professionista.

Per maggiori informazioni sulla professione di Amministratore di Condominio, visita la pagina dedicata nel nostro sito!